Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonchè alle imprese che, costituitesi come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonchè alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.
Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, nonchè quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti.
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.
Art. 3
#Comma 1
Il termine per il versamento dei contributi di cui all'art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.
A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicità diversa da quella mensile.
Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonchè ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.))
Art. 3-bis
#Art. 3
Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
MALFATTI - MORLINO -
PANDOLFI - PRODI -
COLOMBO
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 9