DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 20

Numero 20 Anno 1979 GU 31.01.1979 Codice 079U0020

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè di prevedere un termine più ampio per consentire ai datori di lavoro di adempiere, con completezza ed esattezza, agli obblighi contributivi loro imposti dalle disposizioni vigenti in materia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonchè alle imprese che, costituitesi come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonchè alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.
Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, nonchè quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti.
((2))

Art. 2

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Comma 1


Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

Art. 3

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Comma 1


Il termine per il versamento dei contributi di cui all'art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.
((Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonchè alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.
A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicità diversa da quella mensile.
Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonchè ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.))

Art. 3-bis

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Art. 3

Comma 1

- bis

Comma 2

((Con effetto dal 1 aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.))

Art. 4

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Comma 1


All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979

Comma 4

PERTINI

Comma 5

ANDREOTTI - SCOTTI -
MALFATTI - MORLINO -
PANDOLFI - PRODI -
COLOMBO

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 9