DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. 679

Numero 679 Anno 1981 GU 28.11.1981 Codice 081U0679

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che la durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata prorogata alla data del 30 settembre 1981, con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1981, n. 163;
Ritenuto che detto termine è stato prorogato alla data del 30 settembre 1982, con decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541;
Ritenuto che il decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541, non è stato convertito in legge;
Ritenuta pertanto la straordinaria e urgente necessità di fissare una nuova data di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno in attesa della disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno

Comma 2



La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore, della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 giugno

Comma 3

1982.
Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, nonchè le norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981.
((Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91))
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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Ai fini di cui al precedente art. 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 1.300 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'art. 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.
A valer e su tale importo, la Cassa per il Mezzogiorno destinerà 100 miliardi di lire agli interventi di competenza delle regioni per le finalità di cui all'art. 44, primo comma, lettera c) del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonchè un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno (SVIMEZ) previsto dall'art. 170 del predetto testo unico.
La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti delle assegnazioni di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo della assegnazione di cui al precedente primo comma.
All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 3

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 4

Dato a Roma, addì 26 novembre 1981

Comma 5

PERTINI

Comma 6

SPADOLINI - SIGNORILE -
ANDREATTA - LA MALFA

Comma 7

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 3