DECRETO-LEGGE

D.L. 109/1982 - DECRETO-LEGGE 30 marzo 1982, n. 109

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1982, n. 109

Numero 109 Anno 1982 GU 31.03.1982 Codice 082U0109

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale è stato istituito il Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981;
Considerato che le residue funzioni di liquidazioni sono state devolute allo speciale ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e che, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, il contenzioso delle cessate gestioni di liquidazione è stato affidato alla competenza dell'Avvocatura dello Stato;
Ritenuta la necessità e l'urgenza - al fine di sopperire alle sopravvenute gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse alla presa in carico di lavoro straordinariamente ingente - di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

Comma 4

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

Comma 5

SPADOLINI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 26