Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di adeguare i limiti dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai fini dell'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 953, e l'importo dell'indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRPEF;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è elevato a L. 4.800.000.
Art. 2
#Comma 1
Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti periodi:
"Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire 60 mila al giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte all'estero. In caso di rimborso documentato delle spese di alloggio ovvero di alloggio fornito gratuitamente i predetti limiti sono ridotti di un terzo".
Art. 3
#Comma 1
1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, valutate per l'anno 1984 in lire 40 miliardi, si provvede mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative in aumento e in diminuzione ai capitoli 1026 e 1023 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1984.
Art. 4
#Comma 1
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1984.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1983
PERTINI
CRAXI - VISENTINI - GORIA - LONGO - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 22
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1983
PERTINI
CRAXI - VISENTINI - GORIA - LONGO - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 22