DECRETO-LEGGE

D.L. 88/1983 - DECRETO-LEGGE 31 marzo 1983, n. 88

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1983, n. 88

Numero 88 Anno 1983 GU 01.04.1983 Codice 083U0088

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli: oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 31 marzo 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 56.294 a L. 58.453 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e aumentata da L. 40.676 a L. 42.835 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
(3) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.629,40 a L. 5.845,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2

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Comma 1

(1) A decorrere dal 4 aprile 1983, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da L. 8.748 a L. 9.722 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
(2) Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c, ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.767 a L. 3.059, da L. 3.140 a L. 3.478 e da L. 8.634 a L. 9.742 per quintale.

Art. 3

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Comma 1


(1) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 460 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione del "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".
(2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 31 marzo 1983

Comma 4

PERTINI

Comma 5

FANFANI - PANDOLFI - BODRATO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 30