Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli: oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 31 marzo 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 56.294 a L. 58.453 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e aumentata da L. 40.676 a L. 42.835 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
(3) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.629,40 a L. 5.845,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e aumentata da L. 40.676 a L. 42.835 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
(3) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.629,40 a L. 5.845,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Art. 2
#Comma 1
(1) A decorrere dal 4 aprile 1983, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da L. 8.748 a L. 9.722 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
(2) Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c, ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.767 a L. 3.059, da L. 3.140 a L. 3.478 e da L. 8.634 a L. 9.742 per quintale.
(2) Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c, ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.767 a L. 3.059, da L. 3.140 a L. 3.478 e da L. 8.634 a L. 9.742 per quintale.
Art. 3
#Comma 1
(1) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 460 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione del "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".
(2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 31 marzo 1983
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FANFANI - PANDOLFI - BODRATO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 30
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 30