Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 54.608 a L. 56.294 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 38.990 a L. 40.676 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.460,80 a L. 5.629,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 38.990 a L. 40.676 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.460,80 a L. 5.629,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Art. 2
#Comma 1
I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione di un'apposita contabilità di tesoreria denominata: "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".
Detti maggiori introiti restano determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 275 miliardi.
Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dalla suddetta contabilità di tesoreria le somme occorrenti per la copertura del minor gettito derivante dalle oscillazioni nelle quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1983
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FANFANI - FORTE -
PANDOLFI - GORIA -
BODRATO
PANDOLFI - GORIA -
BODRATO
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 10
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 10