Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 5.000 a L. 6.780 e da L. 5.639 a L. 7.400 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 1.415 a L. 2.363, da L. 1.680 a L. 2.628 e da L. 5.100 a L. 7.100 per quintale.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1983
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FANFANI - FORTE - PANDOLFI - BODRATO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 9
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 9