DECRETO-LEGGE

D.L. 4/1983 - DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 4

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1983, n. 4

Numero 4 Anno 1983 GU 10.01.1983 Codice 083U0004

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376;
Visto il decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 14 aprile 1975, n. 109;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale degli apparecchi di accensione, variare le relative aliquote di imposta di fabbricazione, dettare disposizioni sulle reggenze degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificare le sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di
accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

Comma 2

a) per ogni accendisigari per autoveicolo . . . . . . . . . L. 15.000 b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900
((c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso....lire 40.000;
d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od
argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) ............................ lire 15.000))
e) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) . . L. 3.500 f) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 g) per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla nonchè per ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili per uso di campeggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 h) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 i) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina . . . . . L. 5.000 l) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera h). . . . . . . . L. 250

Art. 2

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Comma 1


Le parti e i pezzi di ricambio principali per il funzionamento degli accendigas per uso domestico di cui all'articolo 1,
((lettera l))
,sono i seguenti:
1) testata dell'apparecchio;
2) corpo dell'apparecchio;
3) rotella ovvero piastrina per il funzionamento del meccanismo di accensione;
4) cristallo unidirezionale del dispositivo piezoelettrico;
5) valvola di entrata del gas;
6) valvola di uscita del gas;
7) serbatoio del gas.
Non sono soggetti a tassazione le parti e i pezzi di ricambio principali introdotti in fabbrica ed utilizzati per la produzione degli accendigas per uso domestico di cui all'articolo 1,
((lettera h))
).
Alle parti e pezzi di ricambio principali di cui al primo comma si applicano le disposizioni emanate dal Ministro delle finanze in ordine agli accendigas per uso domestico, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198.

Art. 3

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Comma 1


I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 1 devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a comunicare al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato i quantitativi di tali prodotti giacenti, alla stessa data, nei propri magazzini.
L'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, procede alla liquidazione della differenza di imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, notificandone l'importo alle ditte interessate ed informandone la Direzione generale dei monopoli. Le ditte provvedono,
((sulla base dei prodotti venduti, entro 90 giorni dalla emissione della fattura e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
, al pagamento della differenza di imposta dovuta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.
In caso di omissione od incompletezza della comunicazione di cui al primo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare dell'imposta dovuta e comunque in misura non inferiore a lire cinquantamila. Se la comunicazione viene presentata con ritardo non superiore a quindici giorni, la pena è ridotta ad un quarto. Qualora l'imposta evasa superi cinque milioni di lire, il competente ispettorato dei Monopoli dispone la sospensione delle licenze inerenti l'attività svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
In caso di mancato pagamento della differenza di imposta entro il termine
((...))
indicato nel secondo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica:
a) la pena pecuniaria pari al dieci per cento della imposta dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni successivi al termine suindicato;
b) la pena pecuniaria pari al venti per cento della imposta dovuta, se questa è corrisposta oltre trenta giorni dal termine suindicato.

Art. 4

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Comma 1


Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
((entro trenta giorni))
le caratteristiche dei tipi di contrassegni di Stato da applicare sugli apparecchi di accensione e sulle parti e pezzi di ricambio principali di cui all'articolo 1,
((lettere c), d), h) ed l))
).

Art. 5

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Art. 6

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Comma 1


I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico di apparecchi di accensione, previsti dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, sono
((quadruplicati))
.
I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione e per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198, sono
((quadruplicati))
.
L'integrazione per l'anno 1983 rispetto ai versamenti già effettuati, dovrà essere corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6-bis

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Comma 1

((Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'applicazione ed il pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'articolo 1 ed a prevedere in particolare una dilazione non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per il pagamento dell'imposta))
.

Art. 7

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Art. 8

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Comma 1


L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, in materia della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, è sostituito dal seguente:
"La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni".
I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonchè a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

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Comma 1


I trasferimenti e i conferimenti effettuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dalla Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a., nell'ambito dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di L. 1.000.000 ed a quella ipotecaria e catastale nella misura fissa di L. 100.000 ciascuna.
Le plusvalenze realizzate a seguito dei trasferimenti e conferimenti di cui al precedente comma non concorrono alla formazione del reddito agli effetti della imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi.
L'imposta sull'incremento di valore degli immobili eventualmente dovuta sugli atti predetti è stabilita nella misura fissa di L. 1.000.000.

Art. 9-bis

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Art. 10

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1983

Comma 4

PERTINI

Comma 5

FANFANI - FORTE

Comma 6

Visto,il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 1