Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio principale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:
a) lire 300
b) lire 400 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione;
c) lire 800 per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b):
d) lire 100 per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchio di accensione.
L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.
Non sono soggetti alla tassazione di cui alla lettera d) le parti o pezzi di ricambio principali introdotte in fabbrica ed utilizzate per la produzione degli apparecchi di accensione.
Non sono soggetti all'imposta gli apparecchi di accensione incorporati in impianti e dispositivi di carattere industriale e in caldaie di impianti di riscaldamento.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il pagamento di detta sovraimposta è comprovato mediante la applicazione, da effettuarsi a cura dell'importatore, degli appositi contrassegni di Stato.
Sugli apparecchi e sulle parti o pezzi di ricambio principali prodotti in Italia e destinati all'estero, è concesso l'abbuono della imposta di cui al precedente art. 1, con l'osservanza delle norme delle leggi doganali.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti-annuali, ove dovuti.
Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e 8 i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere tale rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni; in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.
Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:
a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali, ad eccezione degli accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture;
b) lire 50.000 per la fabbricazione degli accendisigari per autovetture;
c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);
d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b).
I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).
I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d).
Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d).(2)
Comma 3
Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n.427, ha disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Sono inoltre soppresse le licenze previste all'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Per le fabbriche ed i magazzini degli importatori o dei distributori all'ingrosso l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre la vigilanza saltuaria o permanente.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Ai titolari di licenza di vendita al pubblico che impediscono l'esercizio del controllo di cui all'art. 6 si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.
In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione, di distribuzione o di vendita.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;
2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.
È punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto della infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di cui al settimo comma del precedente art. 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.
Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.
Si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza, apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali muniti del prescritto contrassegno di Stato.
Comma 3
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
a) le parti o pezzi di ricambio che, ai fini del presente decreto, sono ritenuti principali per il funzionamento dei vari tipi di apparecchi di accensione;
b) le caratteristiche dei diversi tipi di contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli apparecchi o parti o pezzi di ricambio principali fabbricati o importati per il consumo nel territorio della Repubblica;
c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'art. 3;
d) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 e le modalità per la sua tenuta;
e) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'art. 6.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il gettito di tali tributi è imputato al capo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1971 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denunzia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 1 ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato.
Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni dalla ricevuta notificazione, al pagamento della imposta mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.
Per l'omissione della denunzia, di cui al primo comma, si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denunzia.
I fabbricanti, gli importatori e gli esercenti abilitati alla vendita al pubblico delle marche contrassegno per apparecchi di accensione di cui all'art. 2 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, hanno diritto al rimborso del valore al netto dell'aggio del 10 per cento, corrispondente alle marche in loro possesso relative all'anno in cui entra in vigore il presente decreto, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
I privati esercenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già autorizzati ad effettuare la vendita al pubblico degli apparecchi oggetto della riserva di cui al penultimo comma del precedente art. 3, conseguono, a richiesta, il rinnovo della licenza.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
È abrogato l'art. 9 della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi annesso al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.
Sono abrogate altresì tutte le norme concernenti gli apparecchi di accensione contenute nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni, nonchè nell'annessa convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi.
È abrogato, infine, il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito, nella legge 16 marzo 1956, n. 109.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 137. - VALENTINI