Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
((Con effetto dal 1 dicembre 1984, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"I primi dirigenti allorchè abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.
La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.
Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico"))
.
"I primi dirigenti allorchè abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.
La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.
Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico"))
Art. 1-bis
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N.334))
Art. 2
Comma 1
((L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.
Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.
Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.
Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 620 anno di età.
Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.
Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo"))
.
"Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.
Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.
Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.
Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 620 anno di età.
Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.
Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo"))
Art. 2-bis
#Comma 1
((
1. Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.
2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla seguente:
TABELLA B
Limiti di età per il collocamento a riposo del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60.
Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60.
Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60.
Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60.
Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60))
TABELLA B
Limiti di età per il collocamento a riposo del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60.
Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60.
Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60.
Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60.
Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60))
Art. 3
#Comma 1
1. Il secondo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è così modificato:
"Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di "ausiliaria" e di "riserva" con il connesso stato giuridico e trattamento economico".
"Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di "ausiliaria" e di "riserva" con il connesso stato giuridico e trattamento economico".
((2. Al quinto comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le parole "per due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 65° anno di età, per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e fino al 62° anno di età per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti"))
"fino al 65° anno di età, per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e fino al 62° anno di età per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti"))
Art. 4
#Comma 1
Fino a quando non si provvederà alle elezioni dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'art. 85 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sarà espresso con le stesse modalità di cui al citato articolo 85
((, commi secondo e terzo,))
dalle organizzazioni sindacali
((del personale della Polizia di Stato))
più rappresentative a livello nazionale.
Art. 4-bis
#Comma 1
((
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonchè nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o più regioni o province ed a costituire una o più commissioni per l'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale dei candidati e una commissione esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresì, le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.
2. I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede nella regione o nella provincia per la quale sono stati messi a concorso i posti e non possono essere trasferiti prima di quattro anni di effettivo servizio.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
))
Art. 4-ter
#Comma 1
((
1. I posti disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello stesso decreto, possono essere coperti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblici concorsi a carattere nazionale o regionale, stabilendo per ciascuno di essi i posti da conferire.
2. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per l'espletamento dei concorsi indicati nel comma precedente si osservano le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
3. Ciascun concorso consiste in un esame-colloquio ovvero, tenuto conto dei compiti connessi alla qualifica da conferire, in una prova pratica professionale vertente sulle materie previste, rispettivamente per ciascuna qualifica, dal regolamento di cui al comma precedente. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la composizione e provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.
4. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio, salvo che ricorrano le situazioni indicate nell'articolo 55, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
))
Art. 4-quater
#Comma 1
((All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1985 si provvede a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario))
.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984
Comma 4
PERTINI
Comma 5
CRAXI - SCALFARO - GORIA - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 4
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 4