DECRETO-LEGGE

D.L. 643/1984 - DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1984, n. 643

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1984, n. 643

Numero 643 Anno 1984 GU 05.10.1984 Codice 084U0643

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 63.254 a L. 62.579 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da L. 43.053 a L. 42.378 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 6.325,40 a L. 6.257,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
4. Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine disposte dal presente articolo hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2

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Comma 1

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1984

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI - VISENTINI - ALTISSIMO - ROMITA - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 22