DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 528

Numero 528 Anno 1984 GU 01.09.1984 Codice 084U0528

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure in materia sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 28 e 29 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, qualora gli impegni per spese correnti di competenza dell'esercizio finanziario 1984 delle singole unità sanitarie locali non superino il limite di cui al successivo comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare
((le unità sanitarie locali e))
gli enti che nel rispettivo territorio esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per l'anno 1984 entro il limite complessivo della spesa sanitaria di natura corrente impegnata nell'ambito regionale o provinciale per la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1983, aumentata del 10 per cento.
((
2-bis. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che non trova copertura nelle assegnazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984 o nelle altre entrate previste per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, gli enti medesimi provvedono mediante operazioni di mutuo, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui allo articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in deroga alle disposizioni vigenti l'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno 1986.
2-ter. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al precedente comma; essa deve comunicare all'ente interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo le modalità determinate ai sensi del precedente comma.
2-quater. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante corrispondente riduzione di apposito stanziamento da iscrivere, per detto anno finanziario, nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli esercizi successivi a carico del capitolo concernente la dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente))
3. A tal fine, entro il
((30 ottobre))
1984, gli enti di cui al precedente comma 2 devono comunicare alla propria regione o provincia autonoma, sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili, l'ammontare complessivo della spesa di parte corrente impegnata per la gestione di competenza relativa al 1983 mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei servizi amministrativi; copia della dichiarazione deve essere trasmessa ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Art. 2

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Comma 1

1. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di L. 4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.
2. I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal precedente comma 1, sono elevati per i pensionati ultrasessantacinquenni da L. 4.500.000 a L. 6.500.000, nel caso di reddito personale, e da lire 4.000.000 a L. 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua con proprio decreto, entro novanta giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica, con speciale riferimento alle patologie dell'età neo-natale e pediatrica, in relazione alle quali i cittadini sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente correlata alle stesse forme morbose.
4. Fino alla data di approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi di medicinali prodotti industrialmente, previsto dall'articolo 12, comma 14, del decreto-legge sopra citato, è sospeso ogni aumento del prezzo dei singoli medicinali.
5. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono essere accompagnate da una copia, che l'interessato può trarre da quella in suo possesso, della dichiarazione dei redditi compilata dal richiedente l'esenzione, ovvero del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro o del modello 201 rilasciato dal soggetto erogatore del trattamento di pensione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
6. Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi nonchè alla relativa documentazione.
((4))
7. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 150 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del successivo articolo 3 e, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 5 e 6 hanno effetto dal 3 maggio 1984.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 1, comma 172) che il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui al presente articolo, comma 6, "è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa".

Art. 3

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Comma 1

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiunque intenda fruire di deduzioni, di detrazioni o agevolazioni, di assegni o indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti esclusi i BOT, i CCT e gli altri titoli equipollenti emessi dallo Stato, e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a lire due milioni.
((3))
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica alle pensioni, alle indennità e agli assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, nonchè alle pensioni sociali; non si applica altresì alle pensioni di guerra e alle relative indennità accessorie e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria e all'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 2, valutato per il 1984 in lire 6.000 milioni e in lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede, per l'anno 1984, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1985 e 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria IX (somme non attribuibili) del bilancio triennale 1984-1986.
4. Il godimento dei benefici di cui al precedente comma 1 è condizionato alla presentazione da parte del soggetto interessato di apposita dichiarazione attestante che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, non è superiore a quanto previsto per la fruizione delle deduzioni, delle detrazioni o agevolazioni di cui al precedente comma 1. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla corresponsione delle somme non pagate, alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento delle prestazioni ricevute, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite o non pagate.
5. Con decreti ministeriali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito di specifiche competenze, saranno determinate le caratteristiche ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che le disposizioni del presente articolo, comma 1, "non si applicano per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari spettante per i familiari a carico ai sensi degli articoli 5 e 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nonchè dell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, nè per l'esenzione dal contributo per il Servizio sanitario nazionale prevista per i familiari a carico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. Ai fini del rispetto dei limiti di reddito o di proventi previsti per le predette finalità, si tiene conto esclusivamente del reddito complessivo lordo di ciascun familiare come definito ai fini delle imposte sui redditi".

Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI - DEGAN - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 10