Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificata con decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire alcuni termini stabiliti dalla legge sopraindicata, rivelatisi eccessivamente brevi in relazione alla quantità di domande di concessione in sanatoria da presentare, tenuto conto anche delle modifiche apportate alla legge successivamente alla sua entrata in vigore;
Ritenuta inoltre la necessità e l'urgenza di rettificare e precisare alcune disposizioni contenute nella legge medesima;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
Il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 30 novembre 1985 dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato fino al 31 marzo 1986. La domanda di concessione in sanatoria può comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese.
2. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
"In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione".
"In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione".
3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 30 giugno 1986.
4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 31 dicembre 1986.
Art. 2
#Comma 1
All'articolo 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo:
"Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa".
Art. 3
#Comma 1
Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:
"Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia".
Art. 4
#Comma 1
All'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000".
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 20 novembre 1985
Comma 4
COSSIGA
Comma 5
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici GORIA, Ministro del tesoro
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici GORIA, Ministro del tesoro
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 18
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 18