DECRETO-LEGGE

D.L. 159/1985 - DECRETO-LEGGE 3 maggio 1985, n. 159

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1985, n. 159

Numero 159 Anno 1985 GU 03.05.1985 Codice 085U0159

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono ridotte da L. 65.693 a L. 64.163 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da L. 45.224 a L. 43.694 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 6.569,30 a L. 6.416,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2

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Comma 1

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue: oli da gas, da L. 15.030 a L. 33.400 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;
oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali da L. 18.000 a L. 40.000 per quintale;
oli lubrificanti bianchi ed oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da L. 20.000 e da L. 18.000 a L. 40.000 per quintale;
estratti aromatici e prodotti di composizione simile da L. 18.000 a L. 40.000 per quintale.
2. Le lettere G), H), L) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aliquota per quintale lire "G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 (1) 2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati. . . . . . . . . . . . 1.000 (1) 3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100(2) 4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 (1)
(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 840 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 84 per ettolitro.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aliquota per quintale lire H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:
a) densi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.233 c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.880 d) fluidissimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.252 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati. . . . . . . . . . . . . . 1.000 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aliquota per quintale lire 6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi. . . . . . . . 100 9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.
L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:
1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 (1)"
(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 840 per ettolitro.

3. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

Art. 3

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 3 maggio 1985

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 2