Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di prorogare il
termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonchè la scadenza del contratto a termine relativo agli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1985.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791 ha disposto (con l'art. 12) che"È prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova
d'Albenga."
Art. 1-bis
#Comma 1
(( Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e nella legge 16 maggio 1984, n. 138, alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1983, n. 221))
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Art. 2
#Comma 1
1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, è prorogata al 15 giugno 1985.
2. L'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al precedente comma 1 fa carico all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245.
Art. 3
#Comma 1
(( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1985, N.156))
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 1 marzo 1985
Comma 4
PERTINI
Comma 5
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 25
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 25