DECRETO-LEGGE

D.L. 45/1985 - DECRETO-LEGGE 1 marzo 1985, n. 45

DECRETO-LEGGE 1 marzo 1985, n. 45

Numero 45 Anno 1985 GU 02.03.1985 Codice 085U0045

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di prorogare il
termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonchè la scadenza del contratto a termine relativo agli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1985.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791 ha disposto (con l'art. 12) che"È prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova
d'Albenga."

Art. 1-bis

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Comma 1

(( Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e nella legge 16 maggio 1984, n. 138, alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1983, n. 221))
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Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 1 marzo 1985

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 25