Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare la imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 65.693 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in L. 45.224 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in L. 6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1985, N. 154.))
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 1 marzo 1985
Comma 4
PERTINI
Comma 5
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ROMITA, Ministro del bilancio a della programmazione economica
VISENTINI, Ministro delle finanze
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ROMITA, Ministro del bilancio a della programmazione economica
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 23
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 23