Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria, necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie sulla gestione finanziaria ed il funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555))
.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555))
.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555))
.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555))
.
5. Le spese per eventuali "tournees" all'estero sono da imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente decreto.
6. È abrogato l'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800. (2)
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 dicembre 1988, n.555, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1990.
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 APRILE 1998, N. 134))
.
((3))
Comma 2
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Comma 3
AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134" (che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera c), l'abrogazione del presente articolo).
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134" (che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera c), l'abrogazione del presente articolo).
Art. 3
#Comma 1
1.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 aprile 1998, n.134))
. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, è stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. È abrogato il comma sesto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Per il sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia l'indennità di carica, gravante sul bilancio della gestione medesima, è stabilita dal consiglio di amministrazione.
((3))
2. I benefici già concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonchè gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno ad personam riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.
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AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134" (che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera c), l'abrogazione del primo periodo del comma 1 del presente articolo).
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AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134" (che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera c), l'abrogazione del primo periodo del comma 1 del presente articolo).
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N. 450))
.
Art. 5
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 20
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 20