Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme dirette a fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
((1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione è sospesa fino al 31 dicembre 1988 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899))
Art. 1-bis
#Comma 1
((
1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili di proprietà pubblica e privata adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1988.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del sub-conduttore, nonchè nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma))
Art. 2
#Comma 1
((1. Le commissioni provinciali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, restano costituite fino al 31 dicembre 1988))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 APRILE 1988, N. 108))
Art. 4
#Comma 1
((1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del sub-conduttore e nel caso di provvedimenti di rilascio da eseguirsi in virtù di titoli di conciliazione giudiziale))
Art. 4-bis
#Comma 1
((1. Le disposizioni degli articoli 1 e 1-bis si applicano nei comuni di cui all'articolo 13-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120))
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 APRILE 1988, N. 108))
Art. 6
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DE ROSE, Ministro dei lavori
pubblici
FANFANI, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli:VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 4
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DE ROSE, Ministro dei lavori
pubblici
FANFANI, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli:VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 4