Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 C;
b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500;
d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg, limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;
f) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.
Art. 2
#Comma 1
1. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 1 potranno essere destinate alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI