DECRETO-LEGGE

D.L. 228/1989 - DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228

DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228

Numero 228 Anno 1989 GU 15.06.1989 Codice 089G0303

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 C;
b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500;
d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg, limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;
f) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.

Art. 2

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Comma 1

1. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 1 potranno essere destinate alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI