DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 68

Numero 68 Anno 1989 GU 02.03.1989 Codice 089G0116

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi, con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1› marzo 1988 al 28 febbraio 1989;
Considerato che non è stato possibile approvare nel termine del 28 febbraio 1989 le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 30 aprile 1989 le tariffe e le condizioni generali di polizza della predetta assicurazione stabilite dalla citata delibera n. 8/1988, allo scopo di consentire la determinazione delle nuove tariffe e condizioni generali di polizza da parte del Comitato interministeriale prezzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Fino al 30 aprile 1989 restano ferme, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 8/1988 del 26 febbraio 1988.
2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 30 aprile 1989 avranno vigore dal 1› maggio 1989 al 30 aprile 1990.

Art. 2

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Comma 1

1. Per i contratti in corso al 1› marzo 1989, che verranno a scadere nello stesso mese o nel corso del mese successivo, le imprese potranno rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il termine indicato dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e comunque entro venti giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato, in base a questi ultimi documenti, anche oltre i termini stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento, fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 3

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Comma 1

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, le imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno facoltà di presentare, fino al 7 aprile 1989, eventuali varianti ed integrazioni alle tariffe già depositate.

Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI