DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1989, n. 57

Numero 57 Anno 1989 GU 24.02.1989 Codice 089G0094

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. A decorrere dal 24 febbraio 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono modificate:
a) da lire 84.744 a lire 83.554 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da lire 8.474,40 a lire 8.355,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da lire 35.228 a lire 36.229 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
d) da lire 11.297 a lire 11.597, da lire 13.357 a lire 13.716 e da lire 40.130 a lire 41.269 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Tokyo, ambasciata d'Italia, addì 23 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI