Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'immediato trasferimento all'A.I.M.A. delle funzioni di intervento svolte dalla Cassa conguaglio zucchero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. A decorrere dal 1' luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero, nonchè i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, già attribuiti alla Cassa conguaglio zucchero alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1.
(( 2-bis. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima ))
Art. 2
#Comma 1
1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria.
"A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria.
(( Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno ))
".
2. L'AIMA provvede altresì al pagamento degli aiuti per l'integrazione degli oneri finanziari relativi alla campagna 1989-1990 non corrisposti dalla Cassa conguaglio zucchero.
Art. 3
#Comma 1
1. L'AIMA è autorizzata a versare all'Associazione bieticolo-saccarifera italiana - Fondo bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di perequazione dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo, una quota parte degli aiuti destinati ai produttori di bietola ed ogni altro importo di spettanza del settore bieticolo nella misura indicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuna campagna, tenuto conto dell'accordo interprofessionale.
Art. 4
#Comma 1
1. Il personale in servizio presso la Cassa conguaglio zucchero alla data del 28 giugno 1990 è trasferito all'AIMA con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Detto personale sarà inquadrato nei ruoli dell'AIMA nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali, previo superamento di apposita prova di idoneità. Le modalità di svolgimento, le materie sulle quali verterà la prova, nonchè il quadro di equiparazione tra qualifiche funzionali e profili professionali
(( sono stabiliti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica ))
.
3. Il personale transitato nei ruoli dell'AIMA potrà, a domanda, essere ammesso alla procedura di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
4. Il fondo liquidazioni del personale esistente presso la Cassa conguaglio zucchero viene trasferito pro-quota all'AIMA ovvero alle altre amministrazioni interessate, che lo utilizzeranno per la ricongiunzione del trattamento di fine rapporto.
5. Il personale della Cassa conguaglio zucchero è iscritto al regime pensionistico applicabile al personale dell'AIMA, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
6. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi ai fini del trattamento di quiescenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Art. 5
#Comma 1
(( La tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituita dalla seguente:
Posti
Qualifiche funzionali di organico
--- ---
VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I e II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
--------
450 ))
Posti
Qualifiche funzionali di organico
--- ---
VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I e II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
--------
450 ))
Comma 2
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede ad apportare le necessarie modifiche all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, per tener conto delle nuove competenze assegnate all'AIMA dal presente decreto, anche al fine di una migliore armonizzazione delle funzioni da assegnare a ciascun ufficio o funzione dirigenziale.
3. Gli oneri di personale e di funzionamento sono complessivamente valutati in lire due miliardi in ragione d'anno.
(( 2-bis. Al quadro 1 della tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, le cifre: '18' e: '22' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: '19' e: '23' ))
.
3. Gli oneri di personale e di funzionamento sono complessivamente valutati in lire due miliardi in ragione d'anno.
Art. 6
#Comma 1
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonchè gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordatì.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:
'3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativì.
'3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativì.
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente leggè.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:
'5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranzà.
'5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranzà.
5.
(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266 ))
.
Art. 6-bis
#Comma 1
1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.
2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1992, N. 468))
.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.
Art. 6-ter
#Comma 1
((
1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'articolo 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonchè per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia ))
Art. 6-quater
#Comma 1
(( 1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche ))
Art. 7
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990, in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 2 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e successivi, si provvede:
a) quanto a lire 41.500 milioni per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 462 "Fondo di riserva per nuove o maggiori spese per interventi nazionali" dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per l'anno medesimo;
b) quanto a lire 500 milioni per l'anno 1990 ed a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni successivi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 463 "Fondo di riserva per spese di funzionamento dell'Azienda" dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per ciascuno degli anni medesimi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SACCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SACCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI