DECRETO-LEGGE

D.L. 296/1990 - DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1990, n. 296

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1990, n. 296

Numero 296 Anno 1990 GU 20.10.1990 Codice 090G0351

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio n. 87/167/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale per il quadriennio 1987-1990;
Viste le prescrizioni della Commissione CEE sugli aiuti di Stato, in "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. C 239 del 25 settembre 1990;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nell'ordinamento interno tali prescrizioni comunitarie entro i limiti temporali di applicazione della direttiva citata e di operatività della predetta legge n. 234 del 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:
a) nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;
b) nel caso delle forniture di cui all'articolo 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;
c) nel caso dell'articolo 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.
2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.
4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

Art. 2

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Comma 1

1. Il contributo di cui all'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sarà liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unità prevista dall'articolo stesso, salvo eventuali deroge per casi specifici autorizzate preventivamente dalla Commissione CEE. Tale limite sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data di consegna dell'unità.
2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per ciascuna unità.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

Art. 3

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Comma 1

1. Per i servizi internazionali di linea considerati indispensabili per l'economia nazionale, che siano compresi nel programma di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, ma che alle date previste dal programma medesimo non siano entrati in esercizio con le modalità in esso stabilite, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle società di navigazione Italia e Lloyd Triestino del gruppo Finmare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, un contributo annuo di avviamento.
2. Il contributo, sostitutivo di quello previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sarà corrisposto per un periodo non superiore a cinque anni solari, a decorrere dalla data in cui i servizi previsti dal comma 1 saranno attivati con le modalità stabilite, e non potrà superare l'importo annuo di lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 54 miliardi per l'anno 1993 e di lire 53 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per entrambe le società beneficiarie relativamente alla gestione per l'intero anno di tutti gli anzidetti servizi, ovvero un importo proporzionalmente ridotto qualora la gestione abbia durata inferiore all'anno o i servizi siano attivati soltanto in parte. Fermo restando l'anzidetto importo complessivo, il contributo sarà ripartito fra le due società in proporzione del disavanzo gestionale dei singoli servizi. La corresponsione del contributo avverrà a chiusura di ciascun esercizio finanziario, salva la facoltà del Ministro della marina mercantile di disporre, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, che la corresponsione avvenga nel corso dell'esercizio stesso, purchè sia prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
((1))
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 presuppone la verifica annuale dello stato di attuazione del vigente programma di ristrutturazione,ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e per i servizi cui si riferisce non è comulabile con altri interventi aventi le stesse finalità.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237, ha disposto (con l'art. 11, comma 9) che "Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma".

Art. 4

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 nel triennio 1991-1993, pari a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e a lire 54 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3063 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Art. 5

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VIZZINI, Ministro della marina
mercantile
CARLI, Ministro del tesoro
PIGA, Ministro delle partecipazioni
statali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI