DECRETO-LEGGE

D.L. 280/1990 - DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1990, n. 280

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1990, n. 280

Numero 280 Anno 1990 GU 05.10.1990 Codice 090G0332

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza;
Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attività di pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

#

Comma 1

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità una tantum ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.
2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonchè le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile.
((2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni))
((3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi ))

Art. 2

#

Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3573 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Art. 3

#

Comma 1

1. Per far fronte alle maggiori esigenze connesse con gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della stessa legge è aumentata di lire 15 miliardi per l'anno 1990.
2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Il suddetto importo è versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato per l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

#

Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 1990


COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VIZZINI, Ministro della marina
mercantile
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI