Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di miglioramenti dell'efficienza dei servizi del settore giudiziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di L. 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonchè le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.
Art. 2
#Comma 1
1. Il compenso relativo alla reperibilità è esteso, per l'anno 1992, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.
Art. 3
#Comma 1
1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti per il settore giudiziario nella tabella A allegata alla legge 22 novembre 1990, n. 342.
Art. 4
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato complessivamente in L. 16.883.692.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI