Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 343, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonchè all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso."
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
Art. 22
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro della marina mercantile
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BARUCCI, Ministro del tesoro
SAVONA, Ministro dell'industra, del commercio e dell'artigianato
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO