Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente le controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Nell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data,".
Art. 2
#Comma 1
1. Relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, il ricorrente e qualsiasi altra parte, ai fini della prosecuzione del procedimento, possono presentare, entro il 28 febbraio 1994, istanza di trattazione dinanzi alla Commissione tributaria centrale a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, qualora non abbiano presentato l'anzidetta istanza entro il 15 luglio 1993. La presentazione dell'istanza di trattazione produce l'inefficacia del decreto, di cui al predetto articolo 75, comma 2, dichiarativo dell'estinzione del giudizio.
Art. 3
#Comma 1
a) nel comma 2 le parole: "entro il giorno 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 27" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1 al 20 dicembre, ancorchè non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e può tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.";
633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.";
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze
"5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze
((22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991,))
e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre.".
Art. 4
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLO, Ministro delle finanze
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLO, Ministro delle finanze
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO