Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 787/92 e n. 820/93;
Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della U.E.O. in data 5 aprile 1993;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia mediante l'invio di mezzi della Guardia di finanza e di disciplinare il trattamento economico e assicurativo del personale addetto a tali operazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 787/92 e n. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 1993. (2)(3)
((4))
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il presente decreto ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che è prorogata dal 1 luglio al 31 dicembre 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania ed Ungheria, autorizzata con il presente decreto, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 luglio 1996, n. 347, convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1996, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il presente decreto ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che è prorogata dal 1 luglio al 31 dicembre 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania ed Ungheria, autorizzata con il presente decreto, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 luglio 1996, n. 347, convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1996, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993.
Art. 2
#Comma 1
1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a pre- stare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.
5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza U.E.O.
6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile può condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la forza U.E.O.
7. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio.
Art. 3
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 7.892 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO