Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, sul crimine organizzato transnazionale che si terrà a Napoli nel prossimo novembre;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato
(( e a quanto previsto dal capoverso secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, ))
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
2. L'attuazione degli interventi è curata dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.
3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonchè sulla base dei documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato.
4. Per i pareri di competenza dell'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.
Art. 2
#Comma 1
1. È istituita una apposita commissione per la determinazione e l'adozione degli interventi strutturali e per ogni altra esigenza, in Napoli, connessa alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, nonchè per la determinazione e l'adozione degli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, sito nel centro direzionale della città, e per le relative modalità esecutive.
2. La commissione è presieduta dal prefetto di Napoli ed è composta dal presidente della giunta regionale della Campania, dal presidente della provincia di Napoli, dal sindaco della città, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sovrintendente ai beni artistici e storici, dal sovrintendente ai beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. Ciascun componente può delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o di impedimento del prefetto, da un funzionario da lui delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. La partecipazione alla commissione non comporta indennità o altri emolumenti.
3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, che si avvale dell'ufficio tecnico provinciale e dell'ufficio tecnico del comune, richiedendo, se necessario, la collaborazione dell'ufficio tecnico regionale.
4. I provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonchè sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto.
Art. 3
#Comma 1
1. Per le esigenze connesse alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1994.
2. Per le esigenze connesse agli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
Art. 4
#Comma 1
1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 2, il prefetto di Napoli opera quale funzionario delegato ai sensi dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e rende il conto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato.
2. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1994, recante istituzione del Segretariato nazionale per la Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale.
Art. 5
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 429.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
MARONI, Ministro dell'interno
DINI, Ministro del tesoro
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
TREMONTI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli BIONDI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
MARONI, Ministro dell'interno
DINI, Ministro del tesoro
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
TREMONTI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli BIONDI