DECRETO-LEGGE

D.L. 318/1994 - DECRETO-LEGGE 27 maggio 1994, n. 318

DECRETO-LEGGE 27 maggio 1994, n. 318

Numero 318 Anno 1994 GU 28.05.1994 Codice 094G0404

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, formalmente dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992, per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia previsti dal decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la continuità degli interventi previsti dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, nonchè di integrare opportunamente la legge stessa;
Tenuto conto, infine, della eccezionale rilevanza sociale delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato in favore delle persone in stato di bisogno e ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità degli interventi previsti dalla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Interventi in favore del volontariato

Comma 2

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), della stessa legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1994.
2. Per la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Art. 5

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 92.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 102.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 44.700 milioni per l'anno 1994 ed a lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 47.300 milioni per l'anno 1994 ed a lire 91.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1994

SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GUIDI, Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
MARONI, Ministro dell'interno
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
DINI, Ministro del tesoro
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: BIONDI