DECRETO-LEGGE

D.L. 432/1995 - DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1995, n. 432

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1995, n. 432

Numero 432 Anno 1995 GU 21.10.1995 Codice 095G0475

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio di primo grado, nonchè sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Competenza del giudice di pace

Art. 2

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Comma 1

Competenza del pretore

Art. 3

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Comma 1

Comparsa di risposta

Comma 2

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:
"A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.".

Art. 4

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Comma 1

Udienza di prima comparizione e forma della trattazione

Comma 2

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 180 (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale.
Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.".
((1-bis. Il primo comma dell'articolo 181' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
'Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolò))

Art. 5

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Comma 1

Prima udienza di trattazione

Comma 2

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono sostituiti dai seguenti:
"Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.".

Art. 6

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Comma 1

Rimessione in termini

Art. 7

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Comma 1

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

Comma 2

1. Dopo l'articolo 186-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è inserito il seguente:
"Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione). - Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.".

Art. 8

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Comma 1

Termini nel procedimento d'ingiunzione
e di convalida

Comma 2

1. Nel primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile le parole: "venti giorni," sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni,".
2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.".
((
3. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, dopo le parole: 'somministrazioni di merci e di denarò, sono inserite le seguenti: 'nonchè per prestazioni di servizì.
3-bis. All'articolo 644 del codice di procedura civile, le parole: 'quaranta giornì sono sostituite dalle seguenti: 'sessanta giornì.
3-ter. All'articolo 660 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
'La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663.
Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.
Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimatò))

Art. 9

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Comma 1

Disciplina transitoria

Comma 2

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:
"Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonchè l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993.
2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1 gennaio 1993, nonchè alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.
3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.
5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vice-pretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.".

Art. 10

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Comma 1

Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

Comma 2

1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:
"Art. 91 (Organizzazione degli uffici nella fase transitoria). - 1.
Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.
2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.".

Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO