Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
Sulla
proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti. (11)
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede. (8) (8a)
Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.
Comma 3
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati".
Ha altresì disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 [. . .]." (120 giorni dopo la pubblicazione del presente decreto).
Comma 4
La L. 16 giugno 1998, n. 188 nel modificare il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 1) che le predette modifiche hanno effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
Comma 5
Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Comma 6
Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.
Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.
Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.
Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura così dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.
Comma 3
Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Art. 4
#Comma 1
e dei Consigli giudiziari)
Comma 2
Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del
I componenti supplenti devono rivestire il grado di consigliere di Cassazione o parificato, ed appartenere quattro alla carriera giudicante e due alla requirente.
La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Le modalià della elezione saranno stabilite con regolamento.
I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono la numero non superiore a sei per gli effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio, compatibilmente con il grado e le funzioni attribuiti, a norma dell primo comma dal presente articolo, ai componenti da sostituire.
Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
L'incarico ha la durata di un biennio, e non puo essere rinnovato, ed il magistrato cui è stato conferito non puo partecipare a scrutini se non decorsi due anni dalla cessazione di esso.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
La prima sezione è presieduta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, ed è composta dal procuratore generale presso la Corte medesima e da cinque componenti, tutti di grado 3°.
La seconda e la terza sezione sono presiedute rispettivamente dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima, e sono composte ciascuna di sei membri di cui tre supplenti.
Ciascuna sezione delibera con l'interevento di cinque votanti, compreso il presidente.
Alle deliberazioni della seconda e della terza sezione non possono prendere parte più di due supplenti.
Alla assegnazione dei componenti alle varie sezioni provvede il primo presidente della Corte Suprema di cassazione d'accordo con il procuratore generale presso la Corte medesima.
Le sezioni unite del Consiglio superiore sono presiedute dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e deliberano con l'intervento di dieci votanti, compreso il presidente. Fanno parte del Consiglio superiore a sezioni unite il procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione, ed i componenti più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, delle tre sezioni, appartenenti due alla prima, tre alla seconda e tre alla terza sezione.
A parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
La seconda sezione procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati, e dà i pareri concernenti i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Corte di cassazione e parificati.
La terza sezione procede agli scrutini per le promozioni in appello, e dà pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice o parificato.
Le sezioni unite del Consiglio superiore provvedono sui ricorsi avversi le deliberazioni delle sezioni semplici, nei casi ammessi dalla legge.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Il primo presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.
Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli Uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.
Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.
Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deliberazioni sui magistrati che vi prendono parte.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico ministero della circoscrizione della sezione.
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Del Consiglio giudiziario costituito quale tribunale disciplinare fa parte, invece del procuratore generale presso la Corte di appello, il più anziano dei presidenti di sezione o dei consiglieri della Corte medesima.
Se il fatto è stato commesso da un magistrato durante il periodo in cui era, per qualsiasi motivo collocato fuori ruolo, e non prestava servizio presso un ufficio giudiziario ai sensi del penultimo comma dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario, è competente il Consiglio giudiziario del distretto nel quale è compreso l'ufficio cui il magistrato stesso apparteneva prima di esser collocato fuori ruolo.
Per i magistrati di grado superiore a giudice e parificati il giudizio è devoluto alla Corte disciplinare per la magistratura.
Alla stessa Corte è attribuita, in unica istanza, la giurisdizione disciplinare sui magistrati di qualunque grado che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, per i fatti commessi durante il collocamento fuori ruolo.
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato. Appartenenti uno alla carriera giudicante ed uno alla requirente.
In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il più anziano fra i componenti di grado terzo appartenente alla carriera giudicante.
Gli otto magistrati che, per i suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, sono chiamati a sostituire i componenti che cessano dalla carica durante il biennio.
La sostituzione ha luogo secondo lordine della graduatoria formata in base ai suffragi raccolti, compatibilmente con il grado e le funzioni che il magistrato deve rivestire ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo.
Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del biennio stesso.
Le funzioni di segretario della Corte disciplinare sono esercitate dal segretario o dal vice segretario del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti devono appartenere al pubblico ministero.
Nella costituzione del Collegio sono preferiti i componenti più elevati in grado, e, a parità di grado, i più anziani.
I componenti aventi grado di consigliere di Cassazione od equiparati non possono far parte del Collegio quando il procedimento concerne un magistrato di grado superiore.
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
È ammessa la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso.
Art. 27
#Comma 1
Art. 28
#Comma 1
Art. 29
#Comma 1
Art. 30
#Comma 1
Art. 31
#Comma 1
Art. 32
#Comma 1
Art. 33
#Comma 1
Art. 34
#Comma 1
Art. 35
#Comma 1
Art. 36
#Comma 1
Art. 37
#Comma 1
Art. 38
Comma 1
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
"Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce".
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
"Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite".
È soppresso il terzo comma del suddetto art. 122.
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.
La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura".
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
Per tali applicazioni che non possono avere durata superiore a sei mesi, e che possono essere rinnovate per eguale periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.
Art. 43
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato atta Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 283. - FRASCA