DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1995, n. 139

Numero 139 Anno 1995 GU 29.04.1995 Codice 095G0187

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, della legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990, n.55, le parole:
(( "e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto." ))
sono sostituite dalle seguenti: "e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto."

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO