DECRETO-LEGGE

D.L. 67/1995 - DECRETO-LEGGE 9 marzo 1995, n. 67

DECRETO-LEGGE 9 marzo 1995, n. 67

Numero 67 Anno 1995 GU 09.03.1995 Codice 095G0098

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, al fine di semplificare le operazioni di verifica delle sottoscrizioni necessarie per l'ammissibilità del referendum;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:
"Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.".
2. Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: "ed i relativi allegati,"; nel terzo comma del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: "ed agli atti relativi"; dopo il terzo comma del predetto articolo è aggiunto il seguente: "Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.".
3. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede"; dopo il primo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente: "Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.".
4. Nel terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: "e agli atti relativi".

Art. 2

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Comma 1

1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonchè per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.
((1))



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AGGIORNAMENTO (1)
IL D.L. 18 ottobre 2023, n. 144 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more della piena operatività della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attestata ai sensi del comma 344 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonchè per le operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unità.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 298 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO