Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994, al fine di evitare gravi ripercussioni sulla gestione e sull'operatività delle aziende stesse, nonchè di fare fronte alla maggiore spesa farmaceutica determinatasi nel corrente anno rispetto al tetto di spesa stabilito dalla normativa vigente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro e autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo.
3. Alle regioni che hanno completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 6, e che abbiano inviato entro la data di entrata in vigore del presente decreto tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 50 per cento del proprio disavanzo complessivo.
4. Alle regioni che, alla stessa data di cui al comma 3, hanno inviato i dati relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali, ma solo parzialmente verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 30 per cento dei soli disavanzi verificati dai predetti collegi dei revisori.
5. Alle regioni che completano le operazioni di ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota correlata alle risorse finanziarie rimaste disponibili e, comunque, in misura percentuale non superiore al 20 per cento.
6. Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti ai sensi del presente articolo, ciascuna regione e tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro apposita certificazione del presidente della giunta regionale, di cui all'allegato 1, che attesti:
a) l'ammontare delle disponibilità liquide delle gestioni sanitarie risultanti alla data della ricognizione, riferite agli esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1994;
b) l'ammontare dei crediti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione;
c) l'ammontare dei debiti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione, ivi compresi gli interessi passivi e le spese legali maturate anche successivamente fino alla predetta data della ricognizione;
d) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, gia autorizzati e non ancora contratti;
e) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, ancora da contrarre, distinti per quote a carico dello Stato ed a carico della regione;
f) che i mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi non siano stati utilizzati per il pagamento dei debiti di pertinenza dell'esercizio finanziario 1995 e successivi;
g) la completa utilizzazione da parte del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna delle quote dei finanziamenti delle spese sanitaria posta a loro carico.
7. Nelle more dell'erogazione delle somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 40 per cento delle somme effettivamente spettanti ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
8. Le somme rivenenti dai mutui di cui al presente, articolo, in attesa dell'erogazione alle regioni, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
9.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1997, N. 21))
.
((10. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità))
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis
#Comma 1
1. L'accantonamento di cui alla tabella A, voce Ministero della sanità, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, è destinato quanto a lire 450 miliardi per gli anni 1998 e 1999 all'assunzione di ulteriori mutui per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994 e quanto a lire 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e a lire 300 miliardi per l'anno 1999 all'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
((Le diponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del medesimo articolo 1; le predette disponibilità sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.))
Art. 2
#Comma 1
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonchè per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996.
Art. 3
#Comma 1
1. Per l'anno 1996 il tetto di spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale può elevarsi fino ad un importo massimo complessivo di 11.100 miliardi, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica
BINDI, Ministro della sanità
BASSANINI, Ministro per la funzionale pubblica e gli
affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica
BINDI, Ministro della sanità
BASSANINI, Ministro per la funzionale pubblica e gli
affari regionali
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