DECRETO-LEGGE

D.L. 504/1996 - DECRETO-LEGGE 28 settembre 1996, n. 504

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1996, n. 504

Numero 504 Anno 1996 GU 28.09.1996 Codice 096G0529

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonchè per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati,
(( . . . ))
, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.".

Art. 2

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Comma 1

1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ivi compresi i compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza, è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa relative sia alla liquidazione dell'attivo sia ai trasferimenti della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle predette società, su richiesta dei commissari liquidatori preposti alla gestione delle procedure.
2. Ai fini di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle società di cui al comma 1, possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il trasferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese relative a previsioni di fabbisogno per periodi annuali.
3. In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i debiti sorti in relazione ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 maturano interessi a tasso legale
(( . . . ))
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Art. 3

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Comma 1

1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma".
2. Nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: "alla data del 17 luglio 1992" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 1996".
3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, le parole: "dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33," sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni".

Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
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