Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al settore agricolo, attualmente in crisi, la possibilità di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie previste per il 1996, al fine di non interrompere il processo di programmazione nell'ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.
2. La somma di cui al comma 1 è destinata:
a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero", relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;
b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;
c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato "Comitato permanente".
4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonchè con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.
Art. 2
#Comma 1
1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((2))
2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.
3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.
4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-1 aprile 1998, n. 84 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1998 n. 14) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996), come convertito dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, nella parte in cui consente che i programmi interregionali, da chiunque proposti, possano essere approvati senza lo specifico consenso di ciascuna delle regioni o province autonome nel cui territorio sono destinati ad essere attuati, secondo le rispettive competenze, gli interventi in essi contemplati".
Art. 3
#Comma 1
(( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1996, N. 578 ))
Art. 4
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
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