DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 341

Numero 341 Anno 1996 GU 01.07.1996 Codice 096G0363

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1 dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:
a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;
b) generale di brigata, lire 170.000;
c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;
d) colonnello, lire 130.000.
3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 3

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Comma 1

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.
3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

Art. 4

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Comma 1

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:
a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) degli importi mensili lordi cosi determinati:

Primo dirigente e colonnello L. 242.000

Primo dirigente e colonnello (+2) " 256.000

Dirigente superiore e generale
di brigata " 314.000

Dirigente generale e generale " 356.000
di divisione

Prefetto di 1a classe e generale " 419.000
di corpo d'armata
2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

Art. 4-bis

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Art. 5

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Comma 1

(( 1. L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 54.099 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.730 milioni a decorrere dall'anno
1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

Ministero delle finanze:

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;
Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;
Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;
Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;
Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;
Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;
Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;
Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

Ministero dell'interno:

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;
Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;
Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;
Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;
Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;
Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;
Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;
Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

Ministero della difesa:

Cap. 1375 per lire 7.756,363 milioni;
Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;
Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;
Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.
2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede: quanto a lire 28.750,5 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 22.803,5 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 14.833,3 milioni a decorrere dall'anno 1997 con l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

Art. 5-bis

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Comma 1

(( 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennità di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 6

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 giugno 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro della
difesa
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK