Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Elezioni dei COMITES
Comma 2
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.
((2))
2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.
Conseguentemente è prorogata la durata in carica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 dicembre 1996, n. 668 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391. Tali elezioni dovranno tenersi nel mese di giugno dell'anno 1997."
Art. 2
#Comma 1
Contributi per le spese elettorali
relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana
relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana
Comma 2
1. In occasione della campagna per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana, indetta per il giorno 16 giugno 1996, è concessa ai partiti e movimenti politici un'anticipazione a titolo provvisorio dei contributi spettanti, a norma della legislazione vigente, a rimborso delle spese elettorali.
2. L'anticipazione è liquidata entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per un importo complessivamente pari alla metà dei contributi erogati allo stesso titolo in relazione all'ultima elezione della stessa assemblea. Tale importo è ripartito fra i partiti e movimenti politici, che abbiano presentato candidature, in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nelle elezioni per la Camera dei deputati svolte il 21 aprile 1996, nelle circoscrizioni XXIV (Sicilia 1) e XXV (Sicilia 2).
3. L'erogazione delle somme è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta, a favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell'eventuale conguaglio a debito risultante dalla liquidazione a titolo definitivo. La fideiussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata per almeno sette mesi e comunque fino all'attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati.
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero
Visto, il Guardasigilli: FLICK