DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1999, n. 64

Numero 64 Anno 1999 GU 18.03.1999 Codice 099G0122

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 agosto 1998, 302, e, in particolare, l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;
Visto l'articolo 13-bis della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, cha ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge;
Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà dell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che, per effetto di tali difficoltà, si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".

Art. 1-bis

#

Art. 2

#

Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto