Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 1998, 302, e, in particolare, l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;
Visto l'articolo 13-bis della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, cha ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge;
Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà dell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che, per effetto di tali difficoltà, si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decretolegge:
Art. 1
1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".
Art. 1-bis
#Comma 1
((
1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.
))
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto