Testo vigente
Preambolo
Art. 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2007, N. 109 ))
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che " Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni il Comitato di sicurezza finanziaria, come composto ai sensi dell'abrogato articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001."
Art. 1-bis
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2007, N. 109 ))
Art. 2
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GIUGNO 2007, N. 109 ))
Art. 2-bis
#Comma 1
(( (Obliterazione delle banconote denominate in lire) ))
Comma 2
((
1. Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1 gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonchè quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.
4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta ))
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dell'interno
Ruggiero, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dell'interno
Ruggiero, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli