DECRETO-LEGGE

D.L. 200/2002 - DECRETO-LEGGE 13 settembre 2002, n. 200

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2002, n. 200

Numero 200 Anno 2002 GU 16.09.2002 Codice 002G0231

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo danneggiato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio ed agosto 2002, al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, l'effettuazione degli interventi di bonifica ed irrigazione, nonchè di garantire una più efficace difesa dei redditi agricoli pesantemente colpiti dagli avversi eventi climatici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102))

Art. 1-bis

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Art. 2

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Comma 1

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102))
.
2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture e sul reddito complessivo aziendale, il fondo per la riassicurazione dei rischi di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, può assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilità annuali di bilancio. Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole.

Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonchè il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di
((luglio, agosto e settembre))
2002 e da altre avversità eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
((euro 16.428.047 per l'anno 2002))
, nonchè un limite di impegno quindicennale di
((11.000.000 di euro))
, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad Euro
((7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del))
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad Euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali
((, quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero))
e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale
((, per 9.000.000 di euro))
, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
((e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero))
.
3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-bis

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Comma 1

((1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:
"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003"))

Art. 6

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli