Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
Considerato che con numerosi provvedimenti normativi è stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001, tale disciplina derogatoria;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Differimento termini ossigeno disciolto
Comma 2
1.
((Il termine per l'applicazione della disciplina))
prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è
((differito))
al 31 dicembre 2003.
((1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1))
Art. 2
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli