DECRETO-LEGGE

D.L. 81/2002 - DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 81

DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 81

Numero 81 Anno 2002 GU 06.05.2002 Codice 002G0116

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la gravità dell'incidente che ha colpito in data 18 aprile 2002 il grattacielo Pirelli, sede della regione Lombardia, a causa del quale sono andati distrutti e resi inaccessibili gli uffici legali e legislativi della regione ed alcuni uffici generali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere per la regione colpita dal predetto evento i termini processuali e sostanziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

((
1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia.
2. La regione Lombardia è esente, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformità dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono altresì differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002))
((1))

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli