Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la gravità dell'incidente che ha colpito in data 18 aprile 2002 il grattacielo Pirelli, sede della regione Lombardia, a causa del quale sono andati distrutti e resi inaccessibili gli uffici legali e legislativi della regione ed alcuni uffici generali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere per la regione colpita dal predetto evento i termini processuali e sostanziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
((
1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia.
2. La regione Lombardia è esente, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformità dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono altresì differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 luglio 2002, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81".
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli