DECRETO-LEGGE

D.L. 272/2003 - DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n. 272

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n. 272

Numero 272 Anno 2003 GU 03.10.2003 Codice 003G0300

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed, in particolare l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, relativo al differimento dei termini per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento del termine previsto dall'articolo 1 del citato decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, fissato al 31 dicembre 2003, al fine di evitare la concomitanza delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero con la conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge di modifica della disciplina dei medesimi e l'effettuazione di operazioni elettorali con modalità e procedure differenziate rispetto a quelle già applicate per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini all'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Rinvio delle elezioni per il rinnovo
dei Comitati degli italiani all'estero

Comma 2

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004.
((
1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004.
))
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Art. 2

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Comma 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unità e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi.

Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Visto, il Guardasigilli: Castelli