DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 52

Numero 52 Anno 2003 GU 01.04.2003 Codice 003G0076

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed in particolare l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento del termine previsto dal citato articolo 1, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero nel prossimo mese di giugno, al fine di evitare sovrapposizioni con ulteriori votazioni, previste per di più con modalità e procedure differenziate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 ottobre 2003, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 336, ha disposto che "le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dal presente articolo 1.
Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004".

Preambolo

Disposizioni introduttive del provvedimento

Art. 1-bis

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.
2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti.
Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 ottobre 2003, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 336, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le disposizioni di cui al presente articolo 1-bis, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unità e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi".

Art. 1-ter

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Art. 2

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Comma 1

1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002.
2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di asservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Tremaglia, Ministro per gli italiani nel mondo
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli