DECRETO-LEGGE

D.L. 112/2005 - DECRETO-LEGGE 28 giugno 2005, n. 112

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2005, n. 112

Numero 112 Anno 2005 GU 28.06.2005 Codice 005G0142

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri;
Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;
Vista la dichiarazione finale approvata dalla Conferenza internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;
Vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1° giugno 2005;
Vista l'azione comune 2005/190/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonchè la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

Comma 2

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.
3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Art. 2

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Comma 1

Organizzazione della missione

Comma 2

1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

Art. 3

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Comma 1

Rinvii normativi

Comma 2

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui all'articolo 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 4

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Comma 1

Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni

Comma 2

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 150.000 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Art. 9

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Art. 10

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Art. 11

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Art. 12

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Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 2005

Comma 2

CIAMPI

Comma 3

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze

Comma 4

Visto, il Guardasigilli: Castelli