Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2009, n. 108, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Comma 2
1. Il termine indicato all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, è prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58.
2. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 300.000.
3. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell'Afghanistan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 1.000.000.
4. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000.
5. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 2.927.905.
6. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonchè le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del relativo trattamento economico. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200.
7. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000.
8. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle attività di cui al presente comma si applica l'art. 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009.
9. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009.
10. Per quanto non diversamente previsto alle attività, alle iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 2009, N.197))
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11. Per le finalità e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
((Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009))
.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni in materia di personale
Comma 2
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
7-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
7-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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7-quater. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni in materia penale
Comma 2
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero
Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero.
((o di utilizzazione programmata nell'anno di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata))
e sottoposti a sequestro devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto sequestro.
Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero.
1-ter. Se il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale, si avvale di un consulente per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1-bis, assegna al consulente un termine di quindici giorni per il compimento di tutte le attività che richiedono la disponibilità del mezzo militare in sequestro e ordina il dissequestro all'esito delle medesime operazioni. Il termine di cui al primo periodo è prorogabile per ulteriori quindici giorni con decreto motivato del pubblico ministero.
1-quater. Nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili previsti dall'articolo 360, comma 4, del codice di procedura penale, l'udienza prevista dagli articoli 401 e seguenti del codice di procedura penale si considera a trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1-quinquies. Gli atti e i provvedimenti concernenti il sequestro dei mezzi di cui al comma 1-bis sono trasmessi con modalità telematica.
1-sexies. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
1-octies. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole:
"e 112" sono sostituite dalle seguenti: "112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma".
"e 112" sono sostituite dalle seguenti: "112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma".
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni in materia contabile
Comma 2
1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le somme iscritte in bilancio nelle missioni "Difesa e sicurezza del territorio", programmi "Missioni militari di pace",
((nonchè quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),))
in applicazione del presente decreto, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.
4. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa del personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalità attuative.
Art. 6
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 187.307.483 per l'anno 2009, si provvede:
a) quanto a euro 181.864.478, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 2, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, allo scopo intendendosi ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 4 novembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli
affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 4 novembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli
affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano