DECRETO-LEGGE

D.L. 451/2001 - DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 451

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 451

Numero 451 Anno 2001 GU 29.12.2001 Codice 001G0512

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonchè prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom";
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'ordine pubblico della Repubblica di Albania concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un ufficio di collegamento italiano in Albania ed il distacco di un ufficiale (o ufficiali) di collegamento albanese in Italia, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga della partecipazione dei contingenti italiani alle citate missioni internazionali di pace tuttora in corso e dell'attività collaborativa del personale delle Forze di polizia italiane in Albania, per l'istituzione di un ufficio di collegamento interforze e per la realizzazione di un programma straordinario di cooperazione con le Forze di polizia dei Paesi dell'area balcanica, anche in relazione alla contingente situazione internazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Indennità di missione

Comma 2

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 3

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Comma 1

Trattamento assicurativo e pensionistico

Comma 2

1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Art. 4

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Comma 1

Personale in stato di prigionia o disperso

Comma 2

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Art. 5

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Comma 1

Disposizioni varie

Comma 2

1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:
a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;
c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

Personale civile

Comma 2

1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili
((, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6))
.

Art. 8

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Art. 9

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Art. 10

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Art. 11

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Art. 12

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Art. 13

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Comma 1

Norme di salvaguardia del personale

Comma 2

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Art. 14

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Comma 1

Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica

Comma 2

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonchè ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonchè a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.
5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.
((2))
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.

Art. 14-bis

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Art. 15

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Art. 16

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Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001

Comma 4

CIAMPI

Comma 5

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Scajola, Ministro dell'interno
Ruggiero, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli