Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, anche alla luce dei provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, così da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2015;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1
Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
.
1-bis.
2.
3.
4.
5.
5-bis.
6.
7.
8.
9.
9-bis.
9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".
9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente.
Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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5-bis.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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7.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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8.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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9.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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9-bis.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".
9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente.
Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.
Art. 1-bis
#Comma 1
(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa)
Comma 2
1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2016. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
((4))
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) che "In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017".
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati;
b) il comma 25 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato e l'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1,
((ad eccezione del comma 1-bis,))
((valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016))
, si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1;
b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
((
c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro))
d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
((2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 gennaio 2015
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
GRASSO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 gennaio 2015
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
GRASSO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando